Dissoluzione della famiglia nucleare
In Italia, quando la coppia genitoriale decide di separarsi, o anche un solo membro lo decide unilateralmente, possono nascere dispute sulle modalità con cui i due genitori separati continueranno ad occuparsi della prole. Nelle famiglie di fatto, non ratificate con atto di matrimonio, risulta competente in questa fattispecie il Tribunale dei Minori per regolare l’affido dei minori. Nel caso di famiglie ratificate con atto di matrimonio, civile e religioso concordatario, risulta competente il Tribunale Ordinario per compiere la separazione e, quindi, il divorzio dei coniugi. In Italia, dopo l’introduzione della legge sul divorzio (art 155 c.c. 1974) si è sviluppata la consuetudine di affidare la prole alla madre in via esclusiva, riducendo il legame dei figli verso il padre a un orario di visita limitato (spesso corrispondente ad un pomeriggio alla settimana e due fine settimana al mese). Nasce così il termine famiglia monogenitoriale.
La casa viene assegnata al coniuge affidatario su semplice richiesta dello stesso, a titolo di utilizzo gratuito, indipendentemente dalla proprietà dell’immobile. L’incremento delle separazioni (con un rapporto di una ogni tre matrimoni nel 2002 e di una ogni due nel 2004 secondo i dati Istat) ha posto in discussione l’attuale regolamentazione giuridica del divorzio a causa delle sofferenze che provoca ai figli ed ai genitori non affidatari.
Nel febbraio 2006 è stata promulgata la nuova legge sull’affido condiviso.Negli ultimi decenni, la realtà dei fatti ha profondamente alterato ruoli e compiti specifici della coppia genitoriale. Si è creata una situazione di maggiore equilibrio sul piano affettivo e su quello economico che consente un pieno coinvolgimento di entrambi i genitori nella educazione dei figli. Sono, quindi, nate associazioni per la tutela del rapporto dei figli con entrambi i genitori nella separazione volte a garantire due genitori a ogni bambino anche quando la coppia si separa.
Dai lavori delle associazioni sono nate diverse proposte di legge che hanno l’obiettivo di minimizzare l’affidamento esclusivo a un solo genitore promuovendo invece due regimi di affido, congiunto e condiviso, che mantengono entrambi i genitori nel loro ruolo esercitando insieme la patria potestà anche dopo la separazione. In particolare l’affido condiviso ha e ha avuto l’obiettivo di garantire il “principio di bigenitorialità” anche quando esista conflitto fra gli ex-coniugi. Inoltre, esso tende a riportare su un piano di pari dignità entrambi i genitori, cancellando così dal nostro ordinamento giuridico quell’anomalia rappresentata dall’asimmetria fra genitore affidatario e genitore non affidatario.
Sebbene siano stati compiuti molti passi in avanti nella legislazione italia sulla famiglia, il gap del nostro paese con quello degli altri partner europei più avanzati appare comunque notevole.




