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Agevolazioni Famiglia

Non tutti i bonus per la famiglia introdotti negli anni passati sono stati riconfermati per quest’anno. Le agevolazioni che sono state escluse già dal 2010 sono in particolare il cosiddetto bonus famiglia (un bonifico erogato nel 2009 alle famiglie povere in busta paga come una tantum) e il tetto-rata al 4% per i mutui a tasso variabile (che valeva solo per le rate del 2009).

Rimangono in definitiva validi gli altri aiuti che cerchiamo di riassumere in questa elencazione. Ricordiamoci cha ai fini della valutazione dei diritti ad accedere alle agevolazioni è importante conoscere il proprio coefficiente ISEE il cui calcolo può essere fatto qui:

CARTA ACQUISTI (SOCIAL CARD)

La carta acquisti è una tessera di pagamento – tipo bancomat – che viene caricata a spese dello Stato di una somma annuale di 480 euro, accreditati con rate bimestrali di 80 euro. Gli 80 euro di ciascun bimestre possono essere spesi al massimo entro i due bimestri successivi. È una carta che non ha scadenza, quindi quelle ottenute nel 2009 possono essere utilizzate anche nel 2010. È concessa ad anziani o famiglie con bimbi piccoli che rispondono a determinati requisiti (vedi più avanti). La carta va richiesta presso gli uffici postali compilando un modulo che poi le Poste inoltreranno all’INPS il quale invierà la carta inizialmente priva di fondi. Prima di accreditare il bonus, l’INPS verificherà la sussistenza dei requisiti e la correttezza della richiesta. La carta sarà poi caricata all’inizio di ogni bimestre, con inizio il bimestre successivo alla richiesta (per esempio se la richiesta è fatta a Gennaio o Febbraio il primo accredito sarà fatto nel bimestre Marzo-Aprile). Una volta avvenuto il primo accredito, le Poste inviano a casa dell’interessato il codice PIN necessario all’utilizzo della carta. L’interlocutore in caso di problemi, dubbi o difficoltà è e resta la Posta, che deve rilasciare, se richiesta, la stampa della posizione individuale del richiedente, contenente il riconoscimento del diritto di fruizione del bonus. Informazioni sugli accrediti e sul saldo disponibile possono essere ottenute, oltre che presso l’ufficio postale, anche chiamando il numero verde 800-666-888 o presso gli sportelli Postamat. La carta può essere utilizzata per l’acquisto di alimentari in negozi abilitati (che espongono un logo particolare riferito alla carta), in farmacia, per pagare bollette energetiche e spese sanitarie. In determinati negozi convenzionati è usufruibile anche uno sconto aggiuntivo del 5%. Alcuni enti locali, inoltre, incrementano i benefici della carta aumentando l’accreditamento bimestrale (per esempio la Regione Friuli, il Comune di Alessandria, etc.). Chi la può ottenere: è concessa ai cittadini italiani residenti in Italia anziani o genitori di bambini di età non superiore ai tre anni. Sono inclusi gli anziani che, contemporaneamente:

- abbiano più di 65 anni e abbiano avuto un imposta Irpef netta pari a zero nell’anno precedente a quello della richiesta oppure nel secondo anno antecedente;

- non godano di trattamenti pensionistici o assistenziali che superino, cumulati a eventuali redditi propri, i 6.235,35 euro annui (8.313,8 se di età pari o superiore a 70 anni) (*);

- abbiano un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a 6.235,35 euro (*);

- non siano intestatari, da soli o col coniuge, di più di un’utenza elettrica domestica, di utenze elettriche non domestiche, di più di un’utenza del gas, di più di un autoveicolo, di più di un immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%, di immobili ad uso non abitativo con una quota superiore o uguale al 10%, di un patrimonio mobiliare, rilevato dalla dichiarazione ISEE, superiore a euro 15.000;

- non fruiscano di vitto pagato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, per ricovero in istituti di cura o in istituti di pena.

Note dell’INPS:

- i trattamenti pensionistici da considerare sono quelli in essere nell’anno di presentazione della domanda;

- la quattordicesima e l’importo aggiuntivo non costituiscono reddito ai fini della verifica dei requisiti necessari all’ottenimento della carta;

- in caso di validità dell’ISEE anche per un solo giorno del periodo di riferimento per l’accredito (esempio: ISEE valido fino a 1/1/2010) c’è comunque il diritto ad usufruire del bonus per tutto il periodo.

Sono inclusi i bambini (e, come fruitori, i genitori, gli affidatari o i tutori) che, contemporaneamente:

- abbiano meno di tre anni;

- abbiano un ISEE inferiore a euro 6.235,35 (*);

- non siano, insieme a chi ne esercita la potestà, l’affido o la tutela, intestatari di più di un’utenza elettrica domestica, di più di un’utenza elettrica non domestica, di più di due utenze del gas, di più di due autoveicoli, di più di un immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%, di immobili ad uso non abitativo con una quota superiore o uguale al 10%, di un patrimonio mobiliare, rilevato dalla dichiarazione ISEE, superiore a euro 15.000.

Note dell’INPS:

- il possesso del requisito anagrafico anche per un solo giorno del periodo di riferimento per l’accredito (esempio: bimbo che compie tre anni il 2/1/09) dà diritto all’accredito per l’intero periodo (nell’esempio: primo bimestre 2009). Stessa cosa per la validità dell l’ISEE;- in caso di coniugi non legalmente separati il reddito da considerare, al fine di calcolare quello del nucleo familiare, è quello di entrambi e l’ISEE deve considerare anche il coniuge che magari non vive più in casa.

- (*) valore valevole per l’anno 2010, come da variazione comunicata dall’Inps con messaggio 384/2010.Nel primo caso la carta viene intestata all’anziano, nel secondo ai genitori (affidatari o tutori). Se questi ultimi hanno potestà su più di un bimbo con i requisiti visti sopra, viene concesso un beneficio multiplo sulla stessa carta (uno per bimbo).

I beneficiari con impedimenti fisici possono chiedere che la carta sia intestata a una persona di fiducia. Tale persona non può essere indicata da più beneficiari, a meno che non siano tutori delegati dall’Autorità giudiziaria, soggetti che usano il beneficio per conto di ricoverati in case di cura o di assistenza, di comunità religiose etc. Per approfondimenti clicca qui. Riferimento normativo: introdotta dal dl 112/08 convertito nella legge 133/08 e resa attuativa da due decreti del Ministero dell’Economia (DM 16/9/08 e DM 8/11/08) entrambi pubblicati sulla GU del 1/12/08.

FONDO DI CREDITO PER I NUOVI NATI

Nel 2008 è stato istituito un fondo rotativo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 da utilizzare per il rilascio di garanzie -anche fidejussorie- alle banche e alle finanziarie per la realizzazione di iniziative volte a favorire l’accesso al credito da parte di famiglie con un figlio nato o adottato nel triennio di riferimento. Ulteriori 10 milioni di euro sono riservati a contributi destinati a famiglie di bambini nati o adottati nel 2009 che siano portatori di malattie rare (quelle definite dal decreto del Ministero della Sanità n.279 del 18/5/2001).I dettagli di questo bonus sono stati fissati dal decreto attuativo del 10/9/2009, al quale è seguita la firma di un protocollo tra Ministero e ABI. In breve- I finanziamenti interessati sono quelli a tasso fisso, di durata fino a 5 anni di ammontare non superiore a 5000 euro.- Le garanzie “di Stato” potranno arrivare al 50% della quota capitale del finanziamento e sono incondizionate e irrevocabili. Se il richiedente ha un ISEE inferiore a 15.000 euro la garanzia potrà salire fino al 75% del prestito.- Il fondo, costituito presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, sarà gestito da un apposità società a capitale pubblico (forse la CONSAP).- L’iter per usufruirne sarà praticamente questo: i soggetti interessati si rivolgono alle banche o finanziarie che aderiranno all’iniziativa (firmando una convenzione). Queste si rivolgeranno al soggetto gestore, per via telematica, per ottenere l’ammissione al fondo. Ottenuta tale autorizzazione stipuleranno il finanziamento con il richiedente.- La garanzia interviene ovviamente in caso di mancato pagamento delle rate. In prima fase la banca/finanziaria si rivolgerà direttamente al debitore (beneficiario del finanziamento) con invio di un sollecito. Se a questo non seguirà pagamento entro 60gg, la banca/finanziaria potrà chiedere l’intervento al fondo. Per la parte non coperta dal fondo (interessi, spese, etc) la banca/finanziaria dovrà, se vorrà, agire direttamente verso il debitore.- Per i genitori di bambini (sempre nati o adottati nel triennio) che siano portatori di malattie rare è concesso anche un contributo per gli interessi di misura tale che il TAEG a carico del beneficiario sia di massimo 0,50%.Come usufruirne Ci si deve rivolgere ad una delle banche o finanziarie convenzionate, compilando presso di loro un modulo di richiesta (con autocertificazione dei requisiti richiesti), entro il 30/6 dell’anno successivo a quello di nascita o adozione del figlio.Tutte le informazioni si trovano sul sito www.fondonuovinati.it. Altri approfondimenti: clicca qui. Riferimenti normativi: Decreto anticrisi (d.l.185/08), convertito nella legge 2/09, art.4 e DPCM 10/9/2009 (G.U. del 27/10/2009).

 

BONUS APPRENDISTI E PRECARI

Sono introdotti, in via sperimentale e in aggiunta alle ordinarie indennità di disoccupazione, alcuni strumenti di tutela del reddito in caso si sospensione dal lavoro per crisi aziendali o occupazionali e di licenziamento. Per il triennio 2009/2011 queste indennità sperimentali riguarderanno gli apprendisti con almeno tre mesi di servizio e i collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS che soddisfino determinati requisiti, ai quali potrà andare una somma pari al 10% del reddito percepito l’anno precedente. Per approfondimenti: clicca qui. Riferimento normativo: decreto anticrisi (d.l.185/08), convertito nella legge 2/09, art.19

 

 

MUTUI PRIMA CASA

Fondo acquisto prima casa: ricompare, con piccoli ritocchi, il fondo introdotto da uno dei decreti anticrisi dell’estate 2008, mai reso attuativo (doveva partire a Settembre 2008) per mancata emissione dei decreti da parte del Ministero della gioventù. Si tratta di un fondo che ha il fine di agevolare l’accesso al credito, quindi ai contratti di mutuo, per l’acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La dotazione iniziale è di 4 milioni di euro per il 2008 e di 10 milioni di euro per il 2009 e il 2010. Si attende ancora, e speriamo per poco, il decreto attuativo del Ministero della gioventù da emettersi in accordo col Ministero dell’Economia e quello delle infrastrutture e trasporti. Riferimenti normativi: Dl 112/08 art.13 comma 3 bis e Finanziaria 2010 (legge 191/09 art.2 comma 39). Nota: La Corte Costituzionale ha sancito la legittimità costituzionale del comma suddetto (3 bis dell’art.13 Dl 112/08) con la sentenza n.121 del 26/3/2010. La questione di illegittimità costituzionale era stata sollevata da diverse Regioni per ragioni di competenza territoriale della materia. Sospensione rate Per il 2010 l’ABI ha firmato accordi per il sostegno alle famiglie (il cosiddetto Piano Famiglie) che tra le altre cose prevede la possibilità, per chi ha sottoscritto il mutuo con una delle banche aderenti all’accordo (per le banche infatti l’adesione è facoltativa), di chiedere la sospensione del pagamento delle rate per almeno 12 mesi. Sono compresi i mutui fino a 150.000 euro sottoscritti per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale, compresi i mutui cartolarizzati. I soggetti interessati non devono avere un reddito annuo superiore a 40.000 euro e devono dimostrare di aver subito o di subire, nel periodo 2009/2010, eventi particolarmente negativi come la perdita del lavoro, l’insorgenza di condizioni di non autosufficienza, l’ingresso in cassa integrazione, la morte del familiare percettore di reddito, etc. Le banche aderenti possono, soggettivamente, migliorare ed ampliare le condizioni del beneficio. La richiesta potrà essere inoltrata alla propria banca (se aderente all’iniziativa) a partire dal 1/2/2010.Per approfondimenti ed informazioni (anche sulla lista di banche aderenti): clicca qui Riferimenti normativi: Accordo quadro ABI/Min.Finanze 25/3/09 (sottoscritto nell’ambito della sottoscrizione degli strumenti finanziari previsiti dall’art.12 DL 185/08, i cosiddetti “Tremonti Bond”) e accordo ABI/CNCU 18/12/09.

 

BONUS ELETTRICITÀ

Già a partire dal 2009 è usufruibile un bonus nella bolletta della luce per i clienti disagiati. Ne possono usufruire:

a) utenti in condizioni di disagio economico, ovvero quei nuclei familiari che dispongono di un ISEE di valore inferiore o uguale a 7.500 euro, per una sola utenza nella casa di residenza con potenza impegnata fino a 3 kw (4,5 Kw se il numero di familiari con stessa residenza supera i 4);

b) utenti in condizioni di disagio fisico. Sono intesi come tali quelli nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per il loro mantenimento in vita;

c) utenti con quattro o più figli (famiglie numerose) a carico, con ISEE non superiore a 20.000 euro, per una sola utenza nella casa di residenza con potenza impegnata fino a 4,5 Kw.

Quantificazione Per i clienti in stato di disagio economico l’importo annuale varia a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare:- euro 58 annui per nucleo familiare di 1-2 componenti;- euro 75 annui per nucleo familiare di 3-4 componenti;- euro 130 annui per nucleo familiare di oltre 4 componenti.L’importo annuale è ripartito sulle bollette del periodo, in proporzione rispetto ai giorni considerati -ai fini degli addebiti di consumo di energia- da ogni bolletta. La formula utilizzata è I’importo bonus annuale diviso 365 e poi moltiplicato per il numero di giorni. Il risultato è arrotondato alla seconda cifra decimale. Per i clienti in stato di disagio fisico il bonus è invece di 144 euro annui.

Attenzione! Gli importi suddetti sono quelli validi per il 2010. Al momento non sono stati modificati e quindi presumiamo restino valide anche per il 2011.

Erogazione Deve essere presentata una richiesta di ammissione presso il proprio Comune di residenza o presso altri istituti delegati (come i CAF) compilando un modulo predisposto che può essere ritirato presso gli uffici comunali o scaricato dal sito dell’Autorità garante.Il Comune rilascia un certificato e lo inoltra al distributore locale che, effettuate tutte le verifiche del caso, autorizza il venditore ad erogare il bonus all’utente.Per i casi di disagio economico il bonus è riconosciuto per un anno e può essere rinnovato per altri 12 mesi. Ciò può essere fatto dietro apposita richiesta da presentarsi in Comune entro il penultimo mese del periodo (annuale) di godimento. Se la richiesta di rinnovo è presentata in ritardo essa viene trattata come se fosse la prima (quella di ammissione), e si seguono i tempi e i modi della prima attivazione. Il bonus viene erogato dal venditore nella prima bolletta successiva al momento in cui riceve, a sua volta, la fatturazione dello stesso da parte del distributore locale. L’erogazione avviene tramite accredito di una specifica “componente tariffaria compensativa” espressa in euro. Per informazioni dettagliate e per scaricare la modulistica: clicca qui. Riferimenti normativi: D.M. (Ministero dello sviluppo economico) del 28/12/07, emesso in ottemperanza alle disposizioni della Finanziaria 2006 (legge 266/05), art.1 comma 375.Le disposizioni attuative sono invece la Delibera AEEG del 6 Agosto 2008 modificata dalle Delibere 152/08 e 172/08.

BONUS GAS

L’autorità garante per l’energia ed il gas ha definito, con provvedimento del 6/7/2009, i criteri per fruire del cosiddetto BONUS GAS che va ad aggiungersi al bonus energia già detto.Le domande possono essere presentate al proprio Comune di residenza con possibilità di godere del bonus in modo retroattivo a tutto il 2009 se si provvede entro Aprile 2010.Beneficiari:Clienti domestici con indicatore ISEE non superiore a 7.500 euro (20.000 euro se vi sono 4 o più figli a carico), solo per la fornitura di gas nell’abitazione di residenza, compresi gli utenti che utilizzano impianti di riscaldamento condominiali a gas naturale. Valore bonus Varia a seconda della zona climatica, della tipologia di utilizzo (solo cottura e acqua calda, solo riscaldamento, oppure cottura acqua calda e riscaldamento insieme), e del numero di residenti nell’abitazione. Le zone climatiche sono quelle definite dal Dpr 412/1993. L’elenco è disponibile su molti siti internet. Come chiederlo Si può presentare domanda al proprio Comune di residenza o presso altro istituto incaricato (come per esempio i CAF). Per chi presenterà la domanda entro il 30/4/2010 l’applicazione del bonus sarà retroattiva al 1/1/2009.L’erogazione è analoga a quella del bonus elettrico (vedi sopra). Il Comune trasmette i dati al distributore locale che a sua volta colloquia con il venditore che provvede all’accredito in bolletta. Il bonus GAS è cumulabile sia con il bonus elettrico che con la carta acquisti. La modulistica da utilizzare è presente su vari siti, tra cui quello dell’Autorità garante per l’energia ed il gas, dove si trovano tutte le informazioni dettagliate: clicca qui. È stato anche approntato un numero verde per chiedere informazioni: 800.166.654 (ore 8-18 dal lunedi al venerdi). Riferimenti normativi:D.l. 248/07 (legge 31/08), art.46, Dl 185/08 (legge 2/09) art.3, e Delibera ARG/GAS 88/09 del 6/7/2009

 

BONUS ACQUA

La fornitura di acqua è gestita localmente (dai vari gestori del servizio idrico che fanno capo alle Autorità di ambito, gli AATO) e conseguentemente gli eventuali bonus dedicati alle famiglie a basso reddito sono decisi allo stesso modo, dalle Autorità locali. Ogni utente interessato deve quindi informarsi presso il proprio gestore o direttamente presso l’AATO competente (ogni Regione può averne uno o più).Per quanto riguarda i Comuni gestiti dall’AATO 3 Medio Valdarno (53 Comuni appartenenti alle Province di Arezzo, Firenze, Pistoia e Prato, quindi in termini generali il territorio di Firenze-Prato-Pistoia, il Mugello, la Valdisieve, la parte settentrionale del Chianti e la parte mediana del Valdarno), sono attive queste agevolazioni: Per i nuclei familiari nei quali sia presente l’intestatario del contratto con Publiacqua, con questi requisiti:- ISEE fino a Euro 9.589,95;- indicatore ISEE fino a Euro 11.962,40 con almeno 5 componenti;- indicatore ISEE fino a Euro 11.962,40 e almeno un soggetto che, a causa di particolari condizioni mediche, adeguatamente certificate, necessiti di un maggior utilizzo di acqua superiore di almeno il 30% il consumo storico dell’utente o la media dei consumi dell’utenza domestica. È ottenibile il rimborso annuale pari all’importo relativo a 20 metri cubi/annui di acqua per ciascun componente del nucleo familiare (calcolato applicando la tariffa base del servizio usufruito).Le richieste vanno presentate su moduli predisposti dall’Autorità agli uffici di Publiacqua. Per usufruire dei benefici per il 2010, la scadenza di presentazione delle domande è il 30/4/2010 Per moduli, informazioni e dettagli: clicca qui

 

BUONI VACANZA

Sono fruibili fin dal 2010 i buoni vacanza finanziati dallo Stato e destinati alle famiglie a basso reddito, utilizzabili in alcune strutture turistiche convenzionate, ubicate nel territorio italiano (fuori dal Comune di residenza) entro il 30/6/2010.L’importo richiedibile come “buono vacanza” dipende dal numero dei componenti il nucleo familiare e dal reddito complessivo dello stesso. Per esempio, una famiglia di due persone con reddito fino a 15.000 euro può chiedere fino a 785 euro in buoni vacanza, usufruendo di un bonus statale del 45% corrispondente a massimo 353,25 euro. Ciò implica che all’atto della richiesta dei buoni il richiedente dovrà comunque pagare la quota rimasta a suo carico, in questo caso fino a 431,75 euro. In pratica quindi i buoni devono comunque essere acquistati, e il bonus consiste in uno sconto che varia, a seconda dei casi, dal 20 al 45% (quest’ultimo riservato alle famiglie con reddito più basso rispetto al numero dei componenti).I buoni erogati sono dei veri e propri titoli di pagamento (tipo assegno) spendibili subito ed emessi in piccolo taglio (5 o 20 euro), così da poter essere utilizzati in momenti diversi. Come chiederli La prenotazione può essere fatta dal 20/1/2010 attraverso il sito www.buonivacanze.it , una sola volta per acquirente. Vengono rilasciati un modulo (via email) e un numero di prenotazione (via sms). Il modulo, sottoscritto, deve essere presentato entro 10 giorni ad un qualunque sportello della Banca Intesa San Paolo, presso il quale deve essere effettuato il versamento dell’importo a proprio carico. I buoni vengono poi spediti a casa con raccomandata a/r. Informazioni dettagliate si trovano sul sito del Governo (clicca qui) e su www.buonivacanze.it Riferimenti normativi: La Finanziaria 2008 (legge 244/07 art.2 comma 193) ha attivato il “fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico” già previsto dall’art.10 della legge 135/2001, prevedendo l’emissione di decreti che regolamentino l’utilizzo del fondo allo scopo di creare dei “buoni vacanza” da destinare alle fasce sociali più deboli. Il DPCM 21/10/08 ha definito le caratteristiche di questi buoni un successo. Il Decreto del Dipartimento per lo sviluppo e la competività del turismo ha stabilito le modalità operative per la presentazione delle domande (GU 25/11/09).